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| S T A T U T O |
| DELLA ASSOCIAZIONE "ASSOIMPRENDITORI" |
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| TITOLO PRIMO |
| COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA |
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| ART. I |
È costituita la ASSOIMPRENDITORI, associazione che non ha fini di lucro. |
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| ART. II |
Scopi dell'Associazione sono:
- attività di formazione extra scolastica della persona ed attività di formazione professionale, in organismi pubblici e privati, nei settori del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'ambiente, dell'ecologia, dei servizi in genere e dell'industria e di tutti i settori produttivi rivolta ad imprenditori ed aspiranti tali e tutto quanto previsto al punto 1, nonché l'istituzione e la realizzazione di corsi di formazione previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 relativo all'accesso all'attività commerciale nel settore alimentare, di corsi previsti dalla legge n. 287/91 afferenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di corsi abilitanti all'iscrizione nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio previsti dalla legge n. 204/85, corsi sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla legge 626/94 sia per i datori di lavoro sia per i dipendenti, corsi HACCP-Autocontrollo previsti dalla legge 155/97, agenti di affari in mediazione L.39/89, corsi preparatori per promotori finanziari, corsi per attività sociali;
- assistenza tecnica e consulenza in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; organizzazione aziendale; gestione economico-finanziaria di impresa; accesso al credito e ai finanziamenti regionali, statali, comunitari; tutela dell'ambiente; igiene e sicurezza sul lavoro; sicurezza e tutela dei consumatori; marketing e tecniche di vendita; sostegno ed utilizzo del commercio elettronico; promozione e rilancio del commercio in generale; promozione, partecipazione ed attivazione di progetti e iniziative tese a favorire l'internazionalizzazione delle imprese nei vari settori produttivi;
- aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori autonomi e loro dipendenti che operano nei settori succitati, anche mediante la collaborazione con altri organismi pubblici e privati, locali, nazionali, internazionali, anche universitari che si occupano di formazione;
- consulenza per lo sviluppo dei settori sopra citati;
- istituzione e realizzazione di scuole private ai vari gradi;
- promozione ed attuazione di ogni iniziativa tendente a valorizzare la funzione commerciale sul piano tecnico professionale;
- assistenza in materia contrattualistica;
- cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro ed altro;
- pubblicazione di studi e di ricerche di settore;
- promozione, creazione e divulgazione di banche dati;
- promozione delle tecniche di gestione aziendale;
- promozione di cooperazione di lavoratori autonomi appartenenti ai paesi del Mercato Comune Europeo;
- promozione dell'integrazione dei lavoratori autonomi stranieri comunitari e extracomunitari;
- promozione ed organizzazione di viaggi e soggiorno specifici.
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| ART. III |
L'Associazione ha sede in via Capri, 36 ad Altamura(BA) e potrà aprire sedi periferiche al fine di aumentare la presenza su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale. La sua durata è stabilita fino al 2050 e potrà essere prorogata alla scadenza purché deliberato alla unanimità dall'assemblea dei soci. |
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| TITOLO SECONDO |
| SOCI ED ORGANISMI SOCIALI |
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| ART. IV |
Sono soci dell'Associazione coloro che versano la quota associativa alla Associazione oppure esperti degli stessi settori, previa accettazione del Consiglio direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto singolo, purché in regola con i pagamenti delle quote associative; i soci hanno diritto al voto singolo per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti interni e per la nomina degli organi amministrativi dell'Associazione.
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutti gli organi amministrativi sono eleggibili liberamente. |
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| ART. V |
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è sovrana ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da metà più uno dei soci almeno una volta l'anno mediante avviso di convocazione affisso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dalla data di svolgimento della stessa ovvero entro lo stesso termine di quindici giorni mediante comunicazione personale ai singoli associati da effettuarsi a mezzo fax o e-mail.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei soci votanti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.
È di competenza dell'Assemblea deliberare in merito a:
- approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo ed il relativo rendiconto economico, che dovrà essere approvato entro il mese di aprile;
- problemi e questioni di interesse generale e di fondamentale importanza per l'attività di funzionamento della stessa e comunque su ogni problema ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- modificazioni di statuto dell'Associazione;
- eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa delibera di devolvere il patrimonio sociale;
- criteri di ammissione di nuovi soci, sulla esclusione e sul recesso dei soci, sentito il Consiglio Direttivo;
- trascrizione sui libri delle delibere e dei rendiconti.
Alle riunioni assembleari funge da segretario il Direttore. |
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| ART. VI |
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra i soci dall'Assemblea Generale.
Sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo tutte le deliberazioni concernenti il raggiungimento dei fini statutari e sociali di cui all'art.II.
Il Consiglio Direttivo elegge a scheda segreta il Presidente dell'Associazione e della Giunta Esecutiva.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
- determinare la misura dei contributi associativi dovuti annualmente dai soci aderenti;
- predisporre la relazione annuale dell'Associazione e del relativo rendiconto economico al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- formulare pareri e relazioni all'Assemblea in merito all'ammissione, alla esclusione ed al recesso dei soci: coopta consiglieri ed esperti.
- nomina il Direttore.
Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Alle riunioni del Consiglio funge da Segretario il Direttore. |
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| ART. VII |
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta di tre membri ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le riunioni di giunta sono valide quando siano presenti la metà + 1 dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. La giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
La Giunta Esecutiva provvede:
- ad adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio al quale deve riferire alla prima successiva riunione;
- ad esaminare le soluzioni da proporre al consiglio sui problemi interessanti la generalità degli associati;
- a proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi associativi;
- a nominare i propri rappresentanti in Enti;
- ad escludere soci per giustificati e gravi motivi (mancato pagamento delle quote associative, inosservanza delle delibere dell'Assemblea, ecc.);
- a compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito ed altri enti finanziari, stipulare convenzioni, purché tutto ciò sia strettamente funzionale e finalizzato al perseguimento dello scopo sociale.
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| ART. VIII |
PRESIDENTE
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed ha il compito di rappresentare l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario
Inoltre il Presidente:
- può nominare uno o più Vice Presidenti;
- può delegare firma e funzione a componenti del Consiglio Direttivo;
- amministra il patrimonio dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assolte da persona dallo stesso delegato. |
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| ART. IX |
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da un Presidente, scelto tra gli appartenenti al Registro dei Revisori Contabili, e da due membri effettivi scelti anche tra i soci dall'Assemblea.
I revisori possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso delibera e si riunisce con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. |
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| ART. X |
Gli organi previsti dagli articoli sesto, settimo, ottavo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili liberamente. L'organo di cui l'articolo nono resta in carica quattro anni ed è rieleggibile liberamente. |
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| ART. XI |
SOCIO
Il socio perde la sua qualifica per:
- dimissioni;
- mancato pagamento quote associative;
- esclusione per giustificati e gravi motivi.
La quota del socio è trasmissibile solo per mortis causa.
In tutti i casi di perdita della qualifica di socio, questi non avrà diritto ad alcuna restituzione patrimoniale. |
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| TITOLO TERZO |
| PATRIMONIO, RENDICONTO, ENTRATE |
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| ART. XII |
Le entrate della Associazione sono costituite:
- dall'ammontare delle quote associative annuali;
- contributi straordinari di enti ed organizzazioni sindacali ed economiche;
- contributi da parte di enti pubblici, statali e territoriali;
- da donazioni da parte di enti pubblici e privati;
- da proventi vari di gestione derivanti dall'attività svolta dall'Associazione verso i soci e terzi.
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| ART. XIII |
Il patrimonio sociale sarà formato dai beni mobili ed immobili e valori che risulteranno di proprietà dell'Associazione alla chiusura di ogni esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea devolverà il patrimonio ad altre Associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e di legge. |
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| NORMA TRANSITORIA |
| ART. XIV |
Il primo Consiglio Direttivo composto da cinque membri ed il Presidente dell'Associazione sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione, ed in deroga all'art.X rimangono in carica per tre anni.
Nell'atto costitutivo sono nominati altresì i primi componenti il collegio dei revisori dei conti. |